sabato 5 giugno 2010

ICI – SI AVVICINA LA SCADENZA

Il prossimo 16 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata Ici 2010. I termini e le modalità di calcolo dell’imposta non sono variate rispetto allo scorso anno.

Sono obbligati al pagamento i proprietari e i soggetti titolari di un diritto reale di godimento su un fabbricato. Esaminiamo ora alcuni casi per verificare chi è tenuto al pagamento dell’imposta.

  • Leasing.
    Il pagamento è dovuto da parte del locatario
  • Nudo proprietario
    Il pagamento è a carico dell’usufruttuario
  • Successione.
    Il fabbricato in questione si considera di pertinenza del coniuge superstite, che vanta un diritto di abitazione. Quindi sarà soggetta all’Ici fermo restando i casi di esenzione

ESENZIONE

Dal 2008 le abitazioni principali sono esentate dal pagamento dell’Ici. Precisiamo che per abitazione principale s’intende l’unità dove il contribuente ha la residenza anagrafica. Invece per le categorie di fabbricati A1, A8 e A9 non sono previste esenzioni. Beneficiano dell’esenzione anche le pertinenze (box, cantine, etc)

CALCOLO IMPOSTA

Il valore imponibile dei fabbricati si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti che nel caso delle unità abitative è 100. Inoltre sono assoggettate all’imposta anche le aree fabbricabili esistenti al 1° gennaio 2010. In questi casi è necessario però rivolgersi al proprio comune per verificare le modalità di pagamento.

REGOLE DI PAGAMENTO

La prima rata dev’essere calcolata sul periodo di possesso verificatosi nel primo semestre del 2010. All’imponibile calcolato si devono applicare poi le aliquote e le detrazioni deliberate dal proprio comune. Per questo motivo è sempre consigliabile consultare il proprio comune di residenza. Inoltre è possibile versare anche l’intero importo in un’unica soluzione

MODALITA’ DI VERSAMENTO

L’Ici può essere pagata tramite:

  • modello F24;
  • bollettino postale.

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