mercoledì 19 maggio 2010

INPS – EVASIONE CONTRIBUTIVA

Recentemente una sentenza della Suprema Corte (n.11261 del 10/05/2010) ha stabilito che commette reato di evasione contributiva quell’imprenditore che registra i propri dipendenti nei libri paga ma non li denuncia all’INPS. In questo modo, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un imprenditore che chiedeva la derubricazione del reato dall’evasione contributiva al meno grave reato di omissione contributiva in quanto il fatto di aver iscritto i propri dipendenti nel registro paga non è un elemento sufficiente a dimostrare la mancanza di volontà ad occultare rapporti di lavoro.
Il ricorso dell’imprenditore è stato non solo respinto ma sono state anche applicate tutte le “pesanti sanzioni” previste per questa tipologia di reato. Quest’ultime potrebbero ammorbidirsi solo qualora l’imprenditore si autodenunciasse prima dell’arrivo delle contestazioni o comunque entro 12 mesi dal termine per i pagamenti, a patto che i versamenti vengano effettuati entro 30 giorni dalla comunicazione del debito. Ovviamente questo nel caso in questione non è accaduto. Invece l’omissione contributiva si configura qualora di verificasse un mancato o ritardato pagamento, il cui importo è presente nelle registrazioni obbligatorie.
Infine la Corte di Cassazione ha negato anche il diritto alla rateizzazione in quanto essa viene concessa solo in seguito a un provvedimento di ammissione da parte dell’Istituto, che lo concede solo in presenza dei requisiti fissati per la dilazione.

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