La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15249 del 24/06/2010 ha stabilito che il piccolo imprenditore non è soggetto ad Irap qualora:
- non si avvalga di una stabile organizzazione e/o del lavoro altrui;
- svolga la sua attività solo con una minima dotazione di beni strumentali.
Questa sentenza della Cassazione apre ovviamente nuovi scenari e conseguenze anche sui prossimi versamenti a saldo 2009 ed acconto 2010.
Inoltre si precisa che anche qualora l’attività produca un reddito d’impresa, mancando il requisito di una stabile organizzazione l’imprenditore non è soggetto ad Irap.
mercoledì 4 agosto 2010
IRAP 2010
mercoledì 28 luglio 2010
E’ LEGITTIMO EFFETTUARE INDAGINI SUL C/C DEL CONIUGE?
Dopo una serie di indagini della della Guardia di Finanza, ad un contribuente veniva contestato un maggior reddito imponibile sulla base della movimentazione del conto corrente della moglie.Contro tale accertamente, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale in quanto non si era dato prova che ogni operazione bancaria effettuata sul conto corrente della moglie fosse collegata effettivamente all’attività aziendale.
Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale davano ragione all’imprenditore.
La Corte di Cassazione ha invece sentenziato in modo opposto (sentenza n.17390 del 23/07/2010), in quanto è legittimo estendere le indagini bancarie nei confronti di terzi purché si disponga di indizi idonei a dimostrare la riconducibilità di tali rapporti al contribuente indagato.
Inoltre nel caso specifico la donna risultava priva di qualunque forma di reddito e pertanto era onere del contribuente provare a dimostrare l’estraneità delle operazioni contestate all’attività aziendale.
mercoledì 21 luglio 2010
CASSAZIONE - MANCATO VERSAMENTO DELLE RITENUTE
Un imprenditore, nel 2004, aveva omesso il versamento delle ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti ed era pertanto stato denunciato, rischiando un condanna che prevede in questo caso la reclusione fino a 2 anni per chi non versa le ritenute per un importo superiore ad euro 50.000.Il contribuente si era difeso affermando che la norma prevede che il versamento venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate. Poiché la nuova norma era entrata in vigore il 1° gennaio 2005 ed il reato era stato commesso nel 2004 occorreva far riferimento alle norme in vigore in quel momento.
La Corte di Cassazione ha invece espresso un parere opposto. Secondo quest’ultima, l’evento dannoso non è costituito dal mancato versamento delle ritenute ma si verifica con la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, in quel caso 30/09/2005. Questo termine deve considerarsi la data di consumazione del reato e quindi anche gli omessi versamenti del 2004 sono rilevanti in quanto il reato è stato commesso il 30/09/2005
mercoledì 14 luglio 2010
EVENTI ECCEZIONALI – SI SALVA L’AMMINISTRAZIONE
Un contribuente impugnava un atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per decadenza dei termini in quanto depositato oltre i termini di legge. La Commissione accoglieva il ricorso ma l’Amministrazione Finanziaria ricorreva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava il ricorso nuovamente.L’Amministrazione Finanziaria a questo punto si rivolgeva alla Corte di Cassazione segnalando che il ricorso era si stato proposto oltre i termini, però ci si avvaleva del decreto 23 febbraio 2000 che aveva accertato l’irregolare funzionamento degli uffici finanziari in quel periodo e quindi i termini in questi casi eccezionali potevano essere oggetto di deroga.
La Cassazione ha accolto il ricorso in quanto il termine per la proposizione dell’appello era stato sospeso in forza del decreto sul mancato funzionamento degli uffici finanziari emesso dal direttore dell’Agenzia delle Entrate per il Lazio.
mercoledì 7 luglio 2010
L’IVA SULLA RACCOLTA RIFIUTI SI PAGA OPPURE NO?
Relativamente alla TIA, la Consulta nella sentenza n.238/2009 aveva sancito la natura tributaria della cosiddetta tariffa Ronchi e di conseguenza la non assoggettabilità della stessa ai fini Iva. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che su questa imposizione, in quanto tributo, non può essere applicata l’Iva.Secondo invece il legislatore la Tia deve considerarsi un corrispettivo e non un’entrata tributaria. Questo vuol dire che ad occuparsi delle relative controversie sia un giudice ordinario. In particolare il Legislatore ha stabilito che va assoggettata ad Iva. Però questa norma non individua la disposizione da interpretare e quindi rischia di causare soltanto altro caos normativo. Infatti la tariffa non tributaria è quella del codice dell’ambiente che però non è ancora applicabile perchè manca ancora il relativo decreto di attuazione
mercoledì 30 giugno 2010
BASTA IPOTECA PER L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Per completezza, ricordiamo che non erano mancate negli anni passati pronunce giurisprudenziali di segno opposto a quello espresso dalla Cassazione. Però con la modifica legislativa la vicenda viene definitivamente risolta, nel senso che non è più ammessa l'ipoteca per importi inferiori agli 8mila euro. Resta ora da capire come tale legge possa condizionare l'interpretazione della norma per il passato, atteso che, da più parti, è stata ipotizzata, in conseguenza del pronunciamento della Corte, un'astratta possibilità di richiedere il rimborso di eventuali somme corrisposte per la cancellazione dell'ipoteca per debiti inferiori al limite di 8mila euro.
Come spesso accade nel nostro paese su quest'aspetto ci sono varie interpretazioni, speriamo che quanto prima tutto ciò si chiarisca definitivamente.
mercoledì 23 giugno 2010
IVA – EMETTERE FATTURE FALSE E’ REATO?
Torniamo ad illustrare le sentenze della Corte Costituzionale collegate al reato di fatture inesistenti.Un contribuente era stato condannato in primo grado e poi anche in appello per aver emesso fatture per operazioni inesistenti.
Secondo l’accusa gli elementi che avevamo portato alla condanna del contribuente erano i seguenti:
- mancata fornitura delle prestazioni descritte
- assenza della struttura imprenditoriale necessaria
- insussistenza dei pagamenti
La difesa invece affermava che solo l’iva era stata indebitamente detratta e trattandosi di una somma inferiore ad euro 154.937 l’ipotesi di reato era solo di emissione di fatture false. Inoltre il contribuente affermava anche che tale operazione era stata realizzata al solo fine di ottenere indebiti finanziamenti pubblici e non di frodare il fisco.
La Corte Costituzionale ha sentenziato che nel caso di reato di evasione d’imposta è necessario che l’emittente delle fatture si proponga la finalità di consentire a terzi l’evasione sulle imposte sui redditi e sull’iva ma non anche che il terzo consegua effettivamente l’evasione. Inoltre se l’importo falso delle fatture è inferiore ad euro 154.937, si applica la reclusione da sei mesi a due anni e non la pena base della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, la Suprema Corte chiarisce che tale importo si riferisce alla somma della fattura e non all’importo detratto.
Segnaliamo infine ai nostri lettori che in un caso simile pubblicato anche su commercialistalowcost, la Corte si era espressa in modo diverso anche se in quel caso era stata esclusa la punibilità in quanto non sussisteva il reato di evasione fiscale ma solo quello di esercizio abusivo di una professione.
mercoledì 16 giugno 2010
ICI
Nel caso in cui un contribuente utilizzi più fabbricati come abitazione principale senza essere proprietario di tutti gli immobili, ha diritto all’esenzione ICI? Secondo quanto afferma il Ministero dell’Economia nella risoluzione 6/2002, due o più unità immobiliari vanno separate e soggette a tassazione ciascuna per la propria rendita e quindi soltanto una può essere considerata abitazione principale e di conseguenza esentata dal pagamento ICI.
Invece la Corte di Cassazione ha stabilito, nella sentenza 12269 del 19 maggio 2010, che qualora ci sia l’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, il contribuente ha diritto all’esenzione. A tal fine è ininfluente anche che gli immobili siano di proprietà di un unico soggetto. Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione data dal Ministero dell’Economia non rispetta la finalità legislativa di diminuire il carico fiscale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.
mercoledì 9 giugno 2010
IVA – SANZIONI PER OPERAZIONE ESTERA
Beta aveva integrato la fattura del fornitore come se si trattasse di un acquisto intracomunitario.
Cosa bisognava fare invece per non incorrere in sanzioni?
Era necessario emettere autofattura per importazioni dalla Città del Vaticano.
Gli uffici preposti dopo i relativi controlli avevano preteso l’imposta dovuta senza concedere la detrazione ed applicando inoltre la sanzione pari al 100% della stessa.
La V sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 10819 del 5/05/2010) ha invece sentenziato che in caso di errata autofattura di acquisti esteri la sanzione è ridotta al 3% anziché al 100%. Tutto ciò premesso se ovviamente nella dichiarazione annuale viene contabilizzata l’iva dovuta.
mercoledì 2 giugno 2010
TARSU
Ormai ogni giorno veniamo a conoscenza di richieste sempre più inaccettabili fatte dagli enti locali. Questi pur di incassare soldi e far quadrare i propri bilanci fanno delle rivendicazioni assurde sempre a danno di noi poveri contribuenti.La storia che raccontiamo oggi è un caso realmente accaduto ad un piccolo ambulante che opera tra i vari mercati locali del Nord Italia. Un noto comune pretendeva il pagamento della tassa sui rifiuti (tarsu) su base settimanale anche se i giorni in cui l’ambulante lavorava in quel mercato comunale fosse soltanto uno. Alle proteste del commerciante, il comune si è difeso affermando che: le bancarelle producono molti rifiuti e i comuni sono in difficoltà nel far quadrare i conti per la raccolta dopo la chiusura dei vari mercatini.
L’ambulante si è opposto a questa tesi arrivando fino alla Corte di Cassazione, la quale nella sentenza, n. 12574, ha affermato che la delibera comunale in questione è “illogica” ed “ingiusta” dando ragione al ricorrente. Inoltre la Suprema Corte ha affermato anche che la tarsu va pagata su base giornaliera e non settimanale.
mercoledì 26 maggio 2010
FALSA FATTURAZIONE
Non sempre chi commette il reato di falsa fatturazione viola anche la normativa tributaria. Ciò è emerso dalla pronunciazione della III° sezione penale della Cassazione (n.17525 del 7/05/2010).mercoledì 19 maggio 2010
INPS – EVASIONE CONTRIBUTIVA

Recentemente una sentenza della Suprema Corte (n.11261 del 10/05/2010) ha stabilito che commette reato di evasione contributiva quell’imprenditore che registra i propri dipendenti nei libri paga ma non li denuncia all’INPS. In questo modo, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un imprenditore che chiedeva la derubricazione del reato dall’evasione contributiva al meno grave reato di omissione contributiva in quanto il fatto di aver iscritto i propri dipendenti nel registro paga non è un elemento sufficiente a dimostrare la mancanza di volontà ad occultare rapporti di lavoro.
Il ricorso dell’imprenditore è stato non solo respinto ma sono state anche applicate tutte le “pesanti sanzioni” previste per questa tipologia di reato. Quest’ultime potrebbero ammorbidirsi solo qualora l’imprenditore si autodenunciasse prima dell’arrivo delle contestazioni o comunque entro 12 mesi dal termine per i pagamenti, a patto che i versamenti vengano effettuati entro 30 giorni dalla comunicazione del debito. Ovviamente questo nel caso in questione non è accaduto. Invece l’omissione contributiva si configura qualora di verificasse un mancato o ritardato pagamento, il cui importo è presente nelle registrazioni obbligatorie.
Infine la Corte di Cassazione ha negato anche il diritto alla rateizzazione in quanto essa viene concessa solo in seguito a un provvedimento di ammissione da parte dell’Istituto, che lo concede solo in presenza dei requisiti fissati per la dilazione.

