
Il contribuente si era difeso affermando che la norma prevede che il versamento venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate. Poiché la nuova norma era entrata in vigore il 1° gennaio 2005 ed il reato era stato commesso nel 2004 occorreva far riferimento alle norme in vigore in quel momento.
La Corte di Cassazione ha invece espresso un parere opposto. Secondo quest’ultima, l’evento dannoso non è costituito dal mancato versamento delle ritenute ma si verifica con la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, in quel caso 30/09/2005. Questo termine deve considerarsi la data di consumazione del reato e quindi anche gli omessi versamenti del 2004 sono rilevanti in quanto il reato è stato commesso il 30/09/2005
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