
Nel caso in esame c’è stato il ricorso di un professionista, condannato in precedenza perché responsabile di aver agevolato un altro soggetto non abilitato nell’esercizio abusivo della professione. Il professionista avrebbe messo a disposizione del soggetto non abilitato il proprio studio. Quindi gli era stata contestata l’emissione di fatture, a proprio nome, per prestazioni effettuate dal professionista abusivo. Da qui l’accusa di emissioni di fatture per operazioni inesistenti.
La Cassazione a prescindere dalla buona fede del professionista ha sentenziato che in questo caso le fatture emesse a nome di un soggetto differente da quello reale, se non hanno consentito evasione fiscale non costituiscono reato in quanto manca il dolo richiesto dalla normativa tributaria. Infatti il fine emerso è stato quello di consentire l’abusivo esercizio di professione e non quella di consentire a terzi l’evasione dalle imposte sui redditi o dell’iva richiesta dalla normativa.
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