La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15249 del 24/06/2010 ha stabilito che il piccolo imprenditore non è soggetto ad Irap qualora:
- non si avvalga di una stabile organizzazione e/o del lavoro altrui;
- svolga la sua attività solo con una minima dotazione di beni strumentali.
Questa sentenza della Cassazione apre ovviamente nuovi scenari e conseguenze anche sui prossimi versamenti a saldo 2009 ed acconto 2010.
Inoltre si precisa che anche qualora l’attività produca un reddito d’impresa, mancando il requisito di una stabile organizzazione l’imprenditore non è soggetto ad Irap.
mercoledì 4 agosto 2010
IRAP 2010
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Commercialista Low Cost,
Corte di Cassazione
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