DOMANDA N.7
Sono un imprenditore titolare anche di un’attività agrituristica, ha già ottenuto il permesso per ristrutturare un annesso agricolo destinato a diventare pertinenza dell’immobile principale nel quale è condotto l’agriturismo. Per poter promuovere questa attività, sto per presentare un progetto per realizzare una piscina, che diventerà anche pertinenza dell’immobile principale. Di quali agevolazioni fiscali potrà avvalersi mio padre ai fini Irpef (36%), Iva (10%) e di risparmio energetico (55%)?
RISPOSTA
Nell’ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia su un’abitazione, utilizzata in modo saltuario per il servizio “bed & breakfast”, la detrazione Irpef del 36% (articolo 2 legge 203/2008), applicabile alle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è riconosciuta in misura pari al 50%. Così si è espressa l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 24 gennaio 2008. In particolare, è stato precisato che: l’attività di bed & breakfast, esercitata in modo non sistematico o abituale, non rientra tra quelle di sfruttamento dell’immobile per l’esercizio di attività di impresa, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità, concorrendo a tassazione come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, del Dpr 917/86 (Tuir); la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione dell’unità immobiliare residenziale, utilizzata promiscuamente per l’esercizio dell’attività di bed & breakfast, è riconosciuta nella misura del 50%. Pertanto, il recupero dell’immobile annesso all’agriturismo fruisce del 36% come immobile pertinenziale ma solo se l’attività di agriturismo non è esercitata sottoforma di attività abituale. Viceversa, si rende applicabile la detrazione del 55% ai sensi della legge 244/2008 per tutti i lavori che comportano risparmio energetico (riqualificazione globale, coperture, impianto di riscaldamento e sostituzione degli infissi) ma solo a condizione che il fabbricato su cui si interviene sia provvisto di impianto di riscaldamento preesistente. L’appalto per la ristrutturazione del fabbricato rurale è soggetto all’applicazione dell’Iva al 10%. La realizzazione della piscina non fruisce di alcuna agevolazione fiscale e si rende applicabile l’Iva con aliquota ordinaria del 20 per cento
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