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venerdì 13 agosto 2010

Le risposte del Commercialista Low Cost

DOMANDA N.8

Per le imprese che conservano il posto di lavoro ai propri dipendenti durante il periodo di crisi economica sono previste dei bonus. Quali sono le caratteristiche di questi bonus e soprattutto i requisiti per poterne fruirne?

RISPOSTA

La legge prevede la possibilità di utilizzare in programmi formativi i lavoratori percettori di Cig e Cigs, con la possibilità di rientrare in azienda per svolgere attività produttive connesse ai corsi formativi a cui si è partecipato. La legge 102/2009 carica sul datore di lavoro l’onere retributivo differenziale tra integrazione salariale a carico Inps e retribuzione piena. Si tratta quindi di un’agevolazione per l’impresa che, pur potendo occupare il lavoratore, corrisponde solo la quota retributiva differenziale, restando l’80% a carico dell’Inps.
Per applicare questa disposizione occorrono:
- la stipulazione di un accordo in sede ministeriale con le stesse parti sociali che hanno siglato l’accordo per i programmi di cassa integrazione;
- l’emanazione di un decreto attuativo di cui si è ancora in attesa.

venerdì 6 agosto 2010

Le risposte del Commercialista Low Cost

DOMANDA N.7

Sono un imprenditore titolare anche di un’attività agrituristica, ha già ottenuto il permesso per ristrutturare un annesso agricolo destinato a diventare pertinenza dell’immobile principale nel quale è condotto l’agriturismo. Per poter promuovere questa attività, sto per presentare un progetto per realizzare una piscina, che diventerà anche pertinenza dell’immobile principale. Di quali agevolazioni fiscali potrà avvalersi mio padre ai fini Irpef (36%), Iva (10%) e di risparmio energetico (55%)?

RISPOSTA

Nell’ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia su un’abitazione, utilizzata in modo saltuario per il servizio “bed & breakfast”, la detrazione Irpef del 36% (articolo 2 legge 203/2008), applicabile alle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è riconosciuta in misura pari al 50%. Così si è espressa l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 24 gennaio 2008. In particolare, è stato precisato che: l’attività di bed & breakfast, esercitata in modo non sistematico o abituale, non rientra tra quelle di sfruttamento dell’immobile per l’esercizio di attività di impresa, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità, concorrendo a tassazione come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, del Dpr 917/86 (Tuir); la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione dell’unità immobiliare residenziale, utilizzata promiscuamente per l’esercizio dell’attività di bed & breakfast, è riconosciuta nella misura del 50%. Pertanto, il recupero dell’immobile annesso all’agriturismo fruisce del 36% come immobile pertinenziale ma solo se l’attività di agriturismo non è esercitata sottoforma di attività abituale. Viceversa, si rende applicabile la detrazione del 55% ai sensi della legge 244/2008 per tutti i lavori che comportano risparmio energetico (riqualificazione globale, coperture, impianto di riscaldamento e sostituzione degli infissi) ma solo a condizione che il fabbricato su cui si interviene sia provvisto di impianto di riscaldamento preesistente. L’appalto per la ristrutturazione del fabbricato rurale è soggetto all’applicazione dell’Iva al 10%. La realizzazione della piscina non fruisce di alcuna agevolazione fiscale e si rende applicabile l’Iva con aliquota ordinaria del 20 per cento

venerdì 30 luglio 2010

Le risposte del Commercialista Low Cost

DOMANDA N.6

Ho presentato qualche settimana fa un'istanza di interpello; entro quale termine dovrei ricevere una risposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria?

RISPOSTA

In base alla legge 212/2000, il termine per ricevere una risposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria è di 120 giorni. Inoltre trattandosi di un procedimento amministrativo e non giudiziario non trova applicazione la sospensione feriale prevista per i processi e per gli atti giudiziari.

venerdì 23 luglio 2010

Le risposte del Commercialista Low Cost

DOMANDA N.5

Se un contribuente titolare non solo di redditi di lavoro dipendente, omette di dichiarare gli ulteriori redditi, a quale accertamento è soggetto?
Qual è il termine di prescrizione per l'emissione dell'atto di accertamento medesimo?

RISPOSTA

L’omessa dichiarazione dei redditi è punita, secondo quanto sancito dal decreto legislativo 471/97, con la sanzione amministrativa pari a un importo che va dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute e non dichiarate.

Le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni sono recuperate a tassazione con apposito avviso di accertamento che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.

venerdì 16 luglio 2010

Le risposte del Commercialista Low Cost

DOMANDA N.4

L’Agenzia delle Entrate può pretendere, con accertamento notificato nel 2009, l'esibizione di una fattura dell'anno 1997 relativa all'acquisto di beni strumentali, registrata nel libro Iva acquisti dell'anno 1997 e annotata nel registro dei beni ammortizzabili regolarmente esibito?

RISPOSTA

Il Dpr 600/73 stabilisce che le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dal Codice civile o da altre leggi tributarie.

venerdì 9 luglio 2010

Le risposte del Commercialista Low Cost

DOMANDA N.3

Se i locali del mio esercizio commerciale non sono idonei ad ospitare controlli della Guardia di Finanza, è lecito chiedere che la verifica venga svolta presso una caserma?

RISPOSTA

La risposta è sì. La legge 212/2000 stabilisce che le verifiche devono essere svolte arrecando minor danno possibile allo svolgimento delle attività commerciali e solo in casi eccezionali, e per evidenti ragioni oggettive, è possibile la permanenza dei verificatori nei locali in cui viene svolta l'attività, seppure per periodi di tempo strettamente necessari ai doveri di ufficio. In tutti gli altri casi di richiesta del contribuente la verifica tributaria dovrà proseguire presso i locali dell'organo preposto alla verifica.

venerdì 2 luglio 2010

Le risposte del Commercialista Low Cost

DOMANDA N.2

Dopo aver pagato somme derivanti da una comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate relative ad un mancato pagamento Iva, mi sono accorto che gli importi non erano effettivamente dovuti. Come devo fare per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato?

RISPOSTA

Il Dm 37/97 afferma che, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, l'amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento di propri atti. Tra gli errori di cui si fa riferimento ritroviamo l’errore di persona, l’errore di calcolo, la doppia imposizione, la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti eccetera (l’elencazione non è tassativa, ma, comunque, significativa del concetto di “autotutela”); per cui, se ricorre uno di questi casi, il contribuente potrà presentare istanza di autotutela. Tuttavia, in caso di dubbio oppure di ritardo nel riottenere quanto indebitamente pagato, sarà comunque bene presentare anche ricorso alla Commissione Tributaria competente. In entrambi i casi, il rimborso delle somme pagate scaturirà dall’eseguito sgravio.

venerdì 25 giugno 2010

Le risposte del Commercialista Low Cost

Grazie alle Vs tante email, parte un nuovo servizio. Da oggi tutti i venerdì pubblicherò una domanda posta dai visitatori del blog con la relativa risposta collegata alle tematiche di cui si occupa il blog. Ovviamente per non causare problemi di privacy non pubblicherò i nomi delle persone che hanno posto la domanda a meno che quest’ultime non ci autorizzino espressamente.

DOMANDA N.1

Attualmente sto per cambiare commercialista ma non ho ancora deciso a chi affidarmi. Nel frattempo tramite l’attuale commercialista ho presentato un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. In futuro potrò scegliere un professionista diverso da quello attuale per difendermi?

RISPOSTA

La normativa tributaria non si esprime in merito all’eventuale revoca/cambio del difensore, pertanto ritengo che tu possa liberamente sostituire il tuo difensore quando lo ritieni opportuno. Ovviamente dovrai comunicare al precedente difensore che non ha più la delega a rappresentarti e che la stessa sarà affidata ad un altro commercialista.