
Contro tale accertamente, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale in quanto non si era dato prova che ogni operazione bancaria effettuata sul conto corrente della moglie fosse collegata effettivamente all’attività aziendale.
Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale davano ragione all’imprenditore.
La Corte di Cassazione ha invece sentenziato in modo opposto (sentenza n.17390 del 23/07/2010), in quanto è legittimo estendere le indagini bancarie nei confronti di terzi purché si disponga di indizi idonei a dimostrare la riconducibilità di tali rapporti al contribuente indagato.
Inoltre nel caso specifico la donna risultava priva di qualunque forma di reddito e pertanto era onere del contribuente provare a dimostrare l’estraneità delle operazioni contestate all’attività aziendale.
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