
Secondo invece il legislatore la Tia deve considerarsi un corrispettivo e non un’entrata tributaria. Questo vuol dire che ad occuparsi delle relative controversie sia un giudice ordinario. In particolare il Legislatore ha stabilito che va assoggettata ad Iva. Però questa norma non individua la disposizione da interpretare e quindi rischia di causare soltanto altro caos normativo. Infatti la tariffa non tributaria è quella del codice dell’ambiente che però non è ancora applicabile perchè manca ancora il relativo decreto di attuazione
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