Proseguiamo i nostri appuntamenti del mercoledì con le sentenze della Corte di Cassazione, sperando in questo modo di fornire delle preziose informazioni “operative”ai nostri lettori.
Una società italiana, che chiameremo Beta per comodità, aveva acquistato dei materiali da una società lusitana. La particolarità dell’operazione consiste nel fatto che tali prodotti erano stati importati dalla Città del Vaticano, dove erano stati realizzati, e non dal Portogallo.
Beta aveva integrato la fattura del fornitore come se si trattasse di un acquisto intracomunitario.
Cosa bisognava fare invece per non incorrere in sanzioni?
Era necessario emettere autofattura per importazioni dalla Città del Vaticano.
Gli uffici preposti dopo i relativi controlli avevano preteso l’imposta dovuta senza concedere la detrazione ed applicando inoltre la sanzione pari al 100% della stessa.
La V sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 10819 del 5/05/2010) ha invece sentenziato che in caso di errata autofattura di acquisti esteri la sanzione è ridotta al 3% anziché al 100%. Tutto ciò premesso se ovviamente nella dichiarazione annuale viene contabilizzata l’iva dovuta.
Beta aveva integrato la fattura del fornitore come se si trattasse di un acquisto intracomunitario.
Cosa bisognava fare invece per non incorrere in sanzioni?
Era necessario emettere autofattura per importazioni dalla Città del Vaticano.
Gli uffici preposti dopo i relativi controlli avevano preteso l’imposta dovuta senza concedere la detrazione ed applicando inoltre la sanzione pari al 100% della stessa.
La V sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 10819 del 5/05/2010) ha invece sentenziato che in caso di errata autofattura di acquisti esteri la sanzione è ridotta al 3% anziché al 100%. Tutto ciò premesso se ovviamente nella dichiarazione annuale viene contabilizzata l’iva dovuta.
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