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venerdì 11 giugno 2010

APPARTAMENTI INVENDUTI SI APPLICA L'IVA?

Riprendiamo l’argomento dell’inversione contabile illustrando il caso di un’impresa edile che si occupa di costruzione di fabbricati.
Se l’impresa in questione non dovesse riuscire a vendere una parte o tutti gli
appartamenti costruiti nei successivi 4 anni dalla costruzione, che succede? Come vengono classificati questi appartamenti?
Soprattutto si applica l’inversione contabile e non si fa pagare l’iva ai futuri acquirenti?
Certo quest’ultima possibilità sarebbe molto gradita a molti soggetti ma purtroppo non è possibile in quanto il procedimento dell’inversione contabile non si applicarebbe nel caso specifico, infatti il rereverse charge trova applicazione solo sui beni strumentali per natura e sicuramente non è questo il caso.
La cessione sarebbe imponibile ai fini Iva.
Inoltre per essere più precisi, quando la nostra impresa venderà gli appartamenti, dovrà effettuare la rettifica della detrazione sulle spese relative alla loro costruzione(

sabato 22 maggio 2010

INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE

Il meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge è un particolare istituto dell’applicazione dell'iva che trasferisce dal cedente o prestatore di servizio al destinatario della cessione o della prestazione di servizio gli obblighi connessi all'assolvimento dell'Iva, in deroga al co.1 dell’articolo 17 DPR 633/72.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Questo istituto si applica "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

CONSEGUENZE
Per effetto di questa norma il cedente emette fattura senza addebitare l'imposta mentre il destinatario della cessione di beni deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente, della relativa imposta. Inoltre il destinatario finale deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse, che nel registro degli acquisti. In questo modo rende neutrale l'effetto della imposta. L'inversione contabile è uno strumento utile per l'Erario e tale meccanismo prevede che il cedente/prestatore riceva dal cliente l'importo del bene ceduto o della prestazione eseguita, con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'iva della operazione eseguita.

AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate (C.M.37/E/2006) ha precisato che il meccanismo del reverse charge è applicabile:
  • nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin, intitolata "Costruzioni";
  • nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi, attuando un contratto che può essere di appalto o d'opera, a imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.
Il meccanismo del reverse charge, invece, non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Inoltre sono state escluse anche "le forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi".

SANZIONI
Le notevoli difficoltà operative derivante dalla corretta qualificazione delle operazioni causano molti “errori” da parte degli operatori. Analizziamo due casi:
A) MANCATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE (FATTURA CON IVA)
Questo è il caso in cui il subappaltatore ha emesso erroneamente con Iva una fattura relativa ad una prestazione che avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta dall’appaltatore secondo il meccanismo del reverse charge. In relazione a tale situazione l’Agenzia delle Entrate ha dettato la procedura da seguire per procedere alla correzione dell’errore, che si realizza nelle seguenti operazioni:
1) il subappaltatore emette una nota di accredito entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione in quanto trattasi di inesattezze nella fatturazione;
2) l’appaltatore ha l’obbligo di registrare la nota di variazione ricevuta.
B) INDEBITA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE (FATTURA SENZA IVA)
Si tratta del caso in cui il subappaltatore emette erroneamente una fattura senza applicazione dell’Iva. L’emissione di una fattura senza Iva è equiparabile al caso di emissione di una fattura ad “aliquota zero”. Pertanto, chi doveva emettere una fattura assoggettando la prestazione ad aliquota 10 o 20% e invece la emette ad un’aliquota inferiore ma anche chi la riceve e non si attiva per correggerla, sono sanzionabili in base al D.Lgs. n.471/97 che prevede quanto segue:
  • il subappaltatore o il prestatore d’opera manuale è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100% e 200% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio;
  • l’appaltatore che acquista servizi con emissione di fattura irregolare da parte del subappaltatore o prestatore d’opera è punito con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di € 258,23, a meno che non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
  1. presentando all'Ufficio delle Entrate entro il 13° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta;
  2. se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'Ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro Iva acquisto nei termini ordinariamente previsti.
In considerazione delle pesanti conseguenze che derivano da questo caso sia per il subappaltatore che soprattutto per l’appaltatore, è opportuno che tale ultimo soggetto che riceve la fattura si accerti delle condizioni di applicazione o meno del reverse charge:
  • qualificando la prestazione con un documento scritto;
  • assumendo la documentazione necessaria circa la natura dell’attività svolta subappaltatore o il prestatore d’opera manuale.