
Prendendo spunto da una domanda di una visitatrice del Blog, oggi parleremo dell’avviamento.
Che cos’è?
L'avviamento di un'azienda è la sua capacità di produrre utili in misura superiore all'ordinario. Il suo valore dipende dal fatto che l’insieme degli asset aziendali ha un valore superiore a quello della somma dei singoli asset.
L’avviamento può essere positivo (goodwill) o negativo (badwill) e in bilancio viene indicato tra le immobilizzazioni immateriali dello Stato Patrimoniale.
Esempio di avviamento.
Due società, Alfa e Beta, operano nello stesso settore e si trovano in condizioni identiche, però Alfa è presente sul mercato da 10 anni mentre Beta è una start-up, la capacità di creare reddito di Alfa rispetto a Beta dipende dal valore dell’avviamento creato in questi 10 anni di attività. Ovviamente questo è un esempio semplicistico per spiegare praticamente cos’è l’avviamento.
Ammortamento fiscale e civilistico
Il valore di avviamento iscritto nell'attivo dello Stato patrimoniale è deducibile fiscalmente in quote di ammortamento non superiori ad un diciottesimo del valore stesso (art.103 co.3 del TUIR). Quindi l'aliquota massima di ammortamento per tale bene risulta pari al 5,56%.
Invece secondo l’art. 2426, co. 6: l’avviamento può essere iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.
Come si calcola?
Un metodo per calcolare l’avviamento è quello indicato in una norma abrogata che però è ancora utilizzata dall’Agenzia delle Entrate. Questa norma è contenuta nel DPR 460/96 art. 2 co.4 che recitava :"Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore dell’avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3”. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
a) l’attività sia stata iniziata entro i tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
b) l’attività non sia stata esercitata, nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento dell’attività stessa;
c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l’attività, si a inferiore a dodici mesi."
A livello normativo la norma è stata abrogata, ma nella prassi è ancora il metodo più utilizzato e la stessa Agenzia delle Entrate la considera un parametro forfettario di riferimento, da applicare con le doverose attenzioni.
Dell’avviamento parlano anche i principi contabili internazionali (IAS), per tutti coloro che fossero interessati all’argomento mandatemi un’email e vi invierò l’articolo in questione
Nessun commento:
Posta un commento